Indicatori e strumenti di allerta della crisi aziendale
Gli strumenti di allerta della crisi d’impresa consistono negli obblighi di segnalazione che concorrono al perseguimento dell’obiettivo di una precoce rilevazione della crisi di impresa.
Questi strumenti assumono rilevanza soprattutto in seguito alla modifica apportata all’articolo 2086 C.C. dal D.lgs. 14/2019, il quale prevede
“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
A tal fine va evidenziato che nel nostro ordinamento sono già previsti strumenti atti ad individuare preventivamente la crisi ed i principali sono quelli di cui agli artt. 2428 e 24254 ter c.c., quali rispettivamente la Relazione sulla gestione ed la Nota Integrativa, ed il Rendiconto finanziario, divenuto obbligatorio per alcune tipologie societarie per effetto di quanto previsto dal D.lgs. 139/2015. Attraverso il rendiconto finanziario è possibile indagare circa le modalità con cui l’impresa crea e o assorbe flussi di cassa nelle diverse aree gestionali in cui un’azienda può scomporsi. Più precisamente queste aree sono l’area operativa, quella di investimento e quella di finanziamento.
A tal proposito è importante richiamare anche l’ISA 570 che fa riferimento ad alcuni indicatori di rischio di continuità aziendale su cui, il revisore e o l’organo di controllo, se nominati, si deve attenere nelle proprie valutazioni. Il revisore infatti deve svolgere l’attività di controllo in conformità dei principi di revisione e l’ISA 570 sulla continuità aziendale assume una particolare rilevanza poiché, ai fini della redazione del bilancio, è un presupposto che si verifica se l’impresa è in grado di continuare a svolgere la propria attività come entità in funzionamento. Tale principio riporta inoltre un elenco e circostanze che possono far sorgere dubbi sul presupposto del going concern e a tal proposito elenca dettagliatamente gli indicatori finanziari, gestionale e di altra natura dai quali dedurre l’esistenza o meno di incertezze significative.
Un ulteriore strumento di valutazione di un’eventuale crisi consiste nell’analisi di bilancio per indici. Attraverso tali indicatori è possibile controllare e valutare l’equilibro economico finanziario e patrimoniale della gestione aziendale. Gli indicatori in oggetto sono molti, ma possono essere ricondotti in 4 grandi macro classi e sono:
- Indici di Redditività netta: ROE, ROI, Rapporto di indebitamento, Onerosità del capitale di credito;
- Indici di Redditività operativa: ROI, ROS, Indici di rotazione;
- Indici di Solidità Patrimoniale: Quozienti di struttura, di copertura e Indici di autonomia finanziaria;
- Indici di Liquidità: quozienti di liquidità generale come la liquidità primaria e secondaria e i margini di tesoreria.
Va infine sottolineato che con il sopra richiamato D.lgs. 14/2019 è stato approvato il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che entrerà in vigore a partire dal 15/08/2020 salvo le norme operative a far data dal 16/03/2019. La novità più significativa di tale decreto si rinviene nell’introduzione delle procedure di allerta, volte ad intercettare tempestivamente la crisi mediante una diagnosi precoce e ad intervenire prima che essa si traduca in insolvenza irreversibile, salvaguardando la continuità aziendale e quindi gli interessi degli stakeholder.
L’articolo 13 individua gli “indicatori della crisi” e gli “indici significativi” rimettendo al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il compito di elaborare, con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica, tali indici, che valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi. Il CNDCEC con la bozza del 19/10/2019 ha varato tali indici della crisi che devono essere sottoposti ad approvazione del MISE, necessari al completamento del sistema di allerta. Ma cosa si intende per Crisi, in seguito all’approvazione del sopracitato Decreto 14/2019? Si intende lo stato di difficoltà economico finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettivi a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate. Per questo, occorre evidenziare che la presenza di uno stato rilevante di crisi è diagnosticata attraverso la preliminare rilevazione della presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti nonché attraverso la verifica della presenza di un patrimonio netto negativo o inferiore al minimo di legge, infine mediante l’evidenza della non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi attraverso i flussi finanziari liberi al servizio dello stesso.
Per tale motivo, il documento elaborato dal CNDCEC prevede l’impiego del Debt Service Coverage Ratio (DSCR), individuando i relativi approcci di misurazione. Si tratta di un indice che interiorizza l’ottica forward looking che impone l’art. 14 del medesimo codice quando richiede la valutazione del prevedibile andamento aziendale. Solo qualora il DSCR non sia disponibile, o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si ricorre, sempreché la situazione di crisi non sia già stata intercettata dal patrimonio netto negativo o dalla presenza di reiterati e significativi ritardi, all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente.
I cinque indici sono:
- Indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- Indice di adeguatezza patrimoniale in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- Indice di ritorno liquido dell’attivo in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- Indice di liquidità in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- Indice di indebitamento previdenziale e tributario in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.
In conclusione, gli strumenti e gli indicatori di allerta, previsti dall’ordinamento, sono di vario tipo e possono riscontrarsi sia nella normativa civilistica, sia in quella “fallimentare” e della “revisione legale dei conti” e questi assumono una importanza rilevante per la prosecuzione dell’attività di impresa e nella preventiva individuazione di una possibile crisi.