Una novità della Legge di Bilancio 2020 è l’introduzione di un credito d’imposta per le imprese (indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico di appartenenza e dal regime di determinazione del reddito) che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a partire dall’1.1.2020 e fino al 31.12.2020 oppure al 30.06.2021 (cosiddetto “termine lungo”) a condizione che il relativo ordine risulti accettato e siano stati pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2020.
Investimenti agevolabili. Tra gli investimenti agevolabili rientrano quelli che già potevano beneficiare del superammortamento e dell’iperammortamento, variando soltanto le misure dell’agevolazione.
In particolare, tra gli investimenti agevolabili rientrano anche i beni ricompresi nell’allegato B della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232/2016), vale a dire i beni immateriali strumentali nuovi 4.0 per i quali è riconosciuto un credito pari al 15% nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro. Ai fini della fruizione del beneficio, per questo tipo di investimenti, viene di fatto eliminato il vincolo di subordinazione all’acquisto di un bene materiale agevolabile.
Tra gli investimenti agevolabili vi rientrano software, sistemi, piattaforme e diverse applicazioni, quali ad esempio quelli per la progettazione, di supporto alle decisioni in grado di analizzare i dati, per il monitoraggio ed il controllo, per la gestione della qualità, per l’accesso ad un insieme virtualizzato (cloud computing), per industrial analytics, per l’elaborazione dei big data, per la produzione di cybersystem, ecc.
Fruizione del credito. Per i beni immateriali di cui all’Allegato B, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 in tre quote annuali (quindi pari ad 1/3 all’anno).
La spettanza della nuova agevolazione è comunque subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.
Sono anche previsti dei vincoli temporali all’utilizzo del credito d’imposta: l’agevolazione è, infatti, utilizzabile a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni materiali “ordinari” e non per quelli 4.0 per i quali decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione.
Documentazione necessaria. Sono richiesti alcuni obblighi documentali ai fini della fruizione dell’agevolazione:
- Apposita comunicazione al Mise, il quale deve stabilire le modalità ed i termini di invio della stessa;
- Conservazione, pena la revoca del beneficio, di tutta la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. In particolare, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020;
Con specifico riferimento ai beni immateriali di cui all’Allegato B, la dicitura da inserire in fattura potrà essere, ad esempio, la seguente: “beni indicati all’art. 1, comma 190 della legge 27 dicembre 2019 n. 160” - In relazione agli investimenti nei beni 4.0 le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che attesti il possesso delle caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato B ed interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, invece, tale onere può essere adempiuto attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.
Affinché il bene possa definirsi interconnesso con il sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: è necessario che il bene:
• scambi informazioni con sistemi interni (sistema gestionale, di pianificazione, monitoraggio, controllo) e/o esterni (clienti, fornitori, partner, altri siti di produzione) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente ed internazionalmente riconosciute (Tcpip, http, Mqtt, ecc.)
• sia identificato univocamente, per il riconoscimento dell’origine delle informazioni, mediante l’utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es. indirizzo IP)
Meccanismo del recapture. Per gli investimenti effettuati è stato previsto un “periodo di sorveglianza”, per cui i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento. Qualora, infatti i beni siano ceduti a titolo oneroso o destinati a strutture produttive ubicate all’estero entro il secondo anno successivo all’investimento, scatta la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, che prevede la riduzione del credito d’imposta escludendo dal calcolo il relativo costo. Il maggiore credito eventualmente già fruito dovrà essere restituito senza applicazione di interessi e sanzioni.
Esempio numerico.
Costo di acquisto di un bene immateriale strumentale “Impresa 4.0” | 100.000 € |
Credito d’imposta previsto | 15% |
Credito d’imposta spettante |
15% x 100.000 = 15.000 € |
Spettante in quote annuali pari a (n. 3 quote) | 5.000 € ciascuna |