CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’art. 2477 c.c. ha subito rilevanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore, a partire dal 16.03.2019, delle disposizioni previste all’art. 379 D. Lgs. n. 14/2019, ovvero del c.d. “Codice della crisi d’impresa”. Tali disposizioni hanno previsto la nuova disciplina della revisione e controllo delle società a responsabilità limitata e, in particolare, sono stati previsti nuovi limiti dimensionali al cui superamento si determina l’obbligo di nomina dell’organo di controllo/revisore, i quali sono stati poi aumentati con il c.d. Decreto “Sblocca cantieri” (DL n. 32/2019).
La nuova disciplina richiede, nello specifico, la verifica della necessità di nominare l’organo di controllo/revisore con l’eventuale necessità di adeguare lo statuto, qualora la società rientri nel campo di applicazione delle nuove norme, al massimo entro il 16.12.2019.
Data l’evidente portata della riforma a seguito della quale, inevitabilmente, molte Srl rientreranno nell’obbligo di nomina, appare utile interrogarsi in merito alle conseguenze in caso di mancata nomina dell’organo di controllo.
La violazione dell’obbligo di nomina non è sanzionata espressamente dalla legge e dal nuovo decreto sulla crisi d’impresa. La legge (art. 2477 c.c.) dispone, comunque, che il Tribunale provveda a nominare l’organo di controllo qualora ne venga fatta richiesta da qualunque soggetto interessato (soci, amministratori, creditori, banche, ecc.) oppure su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese, soggetto individuato come deputato ad evidenziare tale omissione.
Ci sono comunque due diverse fattispecie da considerare, al verificarsi delle quali scaturirebbero differenti conseguenze. L’omissione della nomina, infatti, potrebbe derivare dalla mancata convocazione dell’assemblea da parte degli amministratori, oppure, dalla mancata nomina da parte dell’assemblea dei soci. Con riferimento a quest’ultimo caso, qualora l’assemblea convocata non istituisse l’organo di controllo od il revisore e non ricorresse la segnalazione del Tribunale potrebbe integrarsi una causa di scioglimento della società per impossibilità di funzionamento o per continuata inattività da parte dell’assemblea (art. 2484, comma 1, n. 3, c.c.). È, inoltre, opportuno sottolineare che, qualora una Srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio dopo il termine concesso per procedere con la sua nomina, non sarà possibile adottare delibere ordinarie essenziali dell’assemblea (es. approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci).
Nel primo caso, ovvero qualora l’omissione derivi dalla mancata convocazione dell’assemblea, si ha una grave inadempienza societaria, la quale comporta l’estensione della previsione della denuncia (da parte di chiunque abbia subito un danno dal grave inadempimento degli amministratori) al Tribunale per la richiesta del procedimento di controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. Il Tribunale potrebbe, in questo caso, revocare gli amministratori in carica, in capo ai quali, una volta cessati, potrebbe configurarsi un’azione di responsabilità ex art. 2409, comma 4, c.c., e nominare un amministratore giudiziario ai fini della convocazione dell’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e dell’organo di controllo. In caso di mancata convocazione si rende applicabile, comunque, l’art. 2631 c.c., ai sensi del quale gli amministratori potrebbero essere puniti con una sanzione pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro. Potrebbe, infine, configurarsi anche un’ipotesi di “impedito controllo”, il quale è punito con una sanzione amministrativa fino a 10.329,00 euro fino alla condanna della reclusione fino ad un anno (art. 2625 c.c.).
In conclusione, nonostante non siano previste sanzioni immediate, la mancata nomina può comportare eventuali sanzioni amministrative, conseguenze procedurali per la Società o eventuali responsabilità in capo agli amministratori per le quali è comunque opportuno fare riferimento alle norme generali previste dal codice civile.